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Statuto

Art. 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza

  1. E’ costituita, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, la “Federazione Nazionale di Categoria Asseprim – Confcommercio-Imprese per l’Italia” denominata in breve “Asseprim”.

  2. Asseprim è il sistema di rappresentanza nazionale unitario dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi nonché delle Associazioni di Imprese, di imprenditori, di professionisti e di lavoratori autonomi, che offrono servizi professionali alle imprese, operanti: 

    - nel mercato finanziario ed assicurativo, quali a titolo esemplificativo, servizi di consulenza e offerta di prodotti e servizi in ambito finanziario, di gestione del risparmio, di amministrazione di beni e patrimoni con o senza intestazione fiduciaria e family officer, di intermediazione finanziaria, di finanziamenti all’impresa e finanziamenti immobiliari, servizi assicurativi, di brokeraggio assicurativo; studi peritali e/o professionali; osservazione dei mercati assicurativi e rilevazione di dati di interesse assicurativo, di sviluppo e di gestione informatica di convenzioni assicurative;
    - nel mercato della consulenza aziendale, quali a titolo esemplificativo, servizi di pianificazione, amministrazione e finanza aziendale, sistemi organizzativi di controllo, di produzione e di qualità, sistemi informativi, logistica e controllo ambientale;
    - nel mercato delle risorse umane, quali a titolo esemplificativo, servizi di selezione, formazione, organizzazione e consulenza, gestione delle risorse umane;
    - nel mercato delle ricerche di mercato quali a titolo esemplificativo, istituti di ricerche di mercato e analisi dei dati, servizi di ricerca;
    - nel mercato del marketing, della comunicazione e degli eventi quali a titolo esemplificativo, attività di consulenza strategica e gestione degli strumenti di comunicazione d'impresa, comunicazione pubblica, comunicazione sociale, attività di consulenza strategica e gestione degli strumenti di marketing anche digitali ed innovativi e attività che promuovono ed organizzano eventi, manifestazioni fieristiche e tutte le attività di servizi complementari;
    - nel mercato dell’audiovisivo, quali a titolo esemplificativo, attività specializzate nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, videogames, animazione e post produzione, licensing e servizi di editoria digitale;
    - ogni altro servizio professionale a valore aggiunto ad elevato contenuto di competenze.

  3. La Federazione ha sede in Milano, presso l’Unione Confcommercio-Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza e la sua durata è illimitata.

  4. La Federazione aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “Confcommercio-Imprese per l’Italia” ed all’Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, di seguito, in forma abbreviata “Unione”, ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone gli Statuti, i relativi Codici Etici, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con anche esplicito riferimento ai Collegi dei Probiviri, le clausole compromissorie e le decisioni dei Collegi arbitrali.

  5. La Federazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt.li 13 e 17 dello Statuto di Unione nonché le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale.

  6. La Federazione, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al Sistema Confederale.

  7. La Federazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con gli scopi sociali propri, di Unione e di Confcommercio-Imprese per l’Italia.

Art. 2 - Scopi e funzioni

  1. La Federazione, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati e in armonia con gli indirizzi di Unione:

    a) rappresenta e tutela a livello nazionale gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli operatori di cui all’art. 1, comma 2, del presente statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici, individuali e collettivi, pubblici e privati;

    b) favorisce le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

    c) designa e nomina, d’intesa con Unione e nell’ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;

    d) assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, assistenza e consulenza sulle materie di interesse specifico per i settori rappresentati e in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto, ed avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;

    e) cura la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;

    f) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o del Sistema Confederale;

    g) favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Unione e del Sistema Confederale;

    h) favorisce, d’intesa con gli altri livelli del Sistema Confederale, la costituzione e il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative e operative;

    i) può organizzarsi in maniera decentrata sul territorio, costituendo aggregazioni di Imprese Associate sotto forma di Comitati di Rappresentanza a livello interprovinciale, regionale, interregionale o associazioni provinciali e/o regionali, in accordo con “Unione” e “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e con i diversi livelli regionali e provinciali del Sistema Confederale eventualmente interessati.

Art. 3 - Tipologie di Soci

Sono Soci effettivi di Asseprim, le Imprese e i soggetti professionali su tutto il territorio nazionale di cui all’art. 1 del presente Statuto.

Detti soggetti devono svolgere un’attività che non contrasti con gli scopi della Federazione, di Unione e di Confcommercio.

I soci possono essere raggruppati in settori di attività in relazione alla tipologia di servizi offerti.

Sono Soci aderenti di Asseprim, i Soggetti, persone fisiche o giuridiche, le Organizzazioni che prefiggendosi fini similari e in armonia con quelli della Federazione, concordino con Asseprim una “convenzione di aggregazione”.

Al Socio aderente è precluso il diritto di voto attivo e passivo nonché l’assunzione di cariche negli organi di rappresentanza della Federazione.

I Soci aderenti hanno diritto di ricevere tutte le attività associative previste dalla “convenzione di aggregazione”.

I Soci, effettivi ed aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, o che comunque si trovino in posizione debitoria verso Asseprim, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi ne ricevere le attività previste dalla “convenzione di aggregazione”.

Art. 4 - Modalità di adesione

  1. Per aderire ad Asseprim occorre presentare domanda di ammissione indirizzata al Segretario Generale della Federazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di rigettare la domanda di adesione e contro l’eventuale mancata accettazione è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri della Federazione.

  1. La domanda deve contenere:

- la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;

- l’impegno a comunicare alla Federazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività;

- l’impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;

- la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;

- visura camerale dell’istante.

Art. 5 - Rapporto di adesione - Diritti e Doveri

  1. L’adesione ha durata per l’anno in corso e per l’anno successivo, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di biennio in biennio, salvo disdetta da darsi tre mesi prima di ciascuna scadenza.
  2. L’adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.
  3. I soggetti associati alla Federazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Unione.
  4. L’associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dalla Federazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
  5. L’associato è tenuto a corrispondere alla Federazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
  6. L’associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Unione.
  7. L’associato e, in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, hanno il dovere di osservare i Codici Etici di cui all’articolo 1 e di adempiere i compiti ad essi inerenti con lealtà, proibità e diligenza.
  8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 6 – Inquadramento degli Associati

  1. Come per gli altri livelli del sistema confederale, Asseprim si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell’adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
  2. La Federazione, d’intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli associati.
  3. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Unione, nell’Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
  4. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l’adesione ad Asseprim, comporta l’inquadramento dell’associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto, dallo Statuto Unione e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei Soci di Asseprim costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
  5. Asseprim, al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, si impegna ad esternare la propria rappresentanza sul territorio sia attraverso la stipula di apposite convenzioni di completo inquadramento degli Associati con le componenti associative territoriali, sia a promuovere protocolli d’intesa tra Asseprim e gli altri livelli del Sistema confederale interessati.
  6. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Unione.

Art. 7 - Cessazione

  1. La qualità di associato si perde:

a) per scioglimento della Federazione;

b) per recesso;

c) per esclusione;

d) per decadenza;

e) morte dell’associato persona fisica o estinzione della società.

    2. L’associato receduto, o escluso o che comunque abbia cessato di appartenere alla Federazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 8 - Recesso

  1. Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere dell’esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l'Associato ha comunicato l’intenzione di recedere.
  2. L’associato che intenda rendere operativo in tempi più brevi il proprio recesso, è tenuto a corrispondere i contributi dovuti per l'esercizio in corso e per l’esercizio successivo.

Art. 9 - Sospensione o Esclusione

  1. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione o l'esclusione dell’associato per gravi e giustificati motivi.

Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:

a) gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari della Federazione, di Unione e/o di Confcommercio-Imprese per l’Italia;

b) comprovate inosservanze degli Statuti e dei relativi codici etici.

Art. 10 - Decadenza

  1. Il Consiglio Direttivo dichiarerà la decadenza da associato nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.3 del presente statuto;

b) mancato pagamento dei contributi associativi.

.

Art. 11 - Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio su proposta del Collegio dei Probiviri della Federazione sono:

a) la deplorazione

b) la sospensione

c) la decadenza

d) l’esclusione.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

Art. 12 - Organi

1. Sono Organi della Federazione:

a) l’Assemblea

b) il Consiglio Direttivo

c) la Giunta

d) il Presidente

e) il Collegio dei Probiviri

f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 13 -  Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.

2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni.

3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da membro del Consiglio Direttivo e, di conseguenza, da Vice Presidente o da membro della Giunta Esecutiva.

5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.

6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Unione e dell’art. 4 del Codice Etico Confederale.

Art. 14 - Cariche sociali: incompatibilità

1. Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell'ambito della Federazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo assenso di Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.

3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute alla Federazione.

L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l’incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Art. 15 - Assemblea: composizione

1. L’Assemblea della Federazione è composta dalla totalità dei Soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi associativi.

2. Le modalità di voto sono definite dal Consiglio mediante apposito regolamento.

3. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da un altro componente.

4. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

5. I Soci aderenti possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto attivo e passivo.

Art. 16 – Assemblea convocazione e svolgimento

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente.

Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria e vengono convocate dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci, previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all’Unione, almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale precedente.

  1. La convocazione può essere inviata, anche tramite posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dall’associato, mediante comunicazione scritta da recapitare almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell’ora dell’adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
  3. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda del Collegio dei Revisori dei Conti oppure su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dai Soci, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In alternativa, la convocazione avverrà ad opera del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti entro i dieci giorni successivi.

Art. 17 - Assemblea: validità

  1. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno dei componenti, in persona o per delega. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.
  2. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l’Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
  3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
  4. Per le modifiche statutarie è richiesta in prima convocazione la presenza diretta o tramite delega del 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la presenza diretta o tramite delega del 25% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa. In caso di pari anzianità si potrà procedere mediante sorteggio.
  6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.

Art. 18 - Assemblea: competenze

  1. L’Assemblea, in seduta ordinaria:

a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati;

b) elegge ogni cinque anni Presidente e Consiglio Direttivo;

c) elegge ogni cinque anni le altre cariche associative di competenza assembleare;

d) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell’anno successivo;

f) approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;

g) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

    2. L’Assemblea, in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche al presente Statuto;

b) delibera sullo scioglimento della Federazione;

c) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Art. 19 - Consiglio: composizione

1. Il Consiglio è composto dal Presidente, che lo presiede e da un numero di Consiglieri variabile compreso tra 14 e 20, eletti dall’Assemblea e tali da garantire una rappresentanza proporzionata tra i settori di attività in relazione alla tipologia di servizi offerti di cui all’art.1.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati soggetti associati che rappresentino esperienze e competenze di particolare rilievo, fino ad un massimo di 10. Tali soggetti hanno il diritto di voto.

Art. 20 - Consiglio: convocazioni, validità e competenze

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, con un preavviso di almeno otto giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e l’ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.

2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

3. E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video conferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni

- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione

- vengano indicate nell’avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in tele/video conferenza.

Verificandosi tali requisiti la riunione di Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

4. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.

5. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea e d’intesa con Unione:

a) detta i criteri di azione della Federazione;

b) su indicazione del Presidente, elegge tra i propri Membri i componenti della Giunta;

c) ha facoltà di rigettare la domanda di adesione degli associati;

d) predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e il conto economico preventivo;

e) definisce la misura dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

f) approva e modifica, previa intesa con Unione, eventuali regolamenti interni;

g) delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h) dichiara la decadenza dalle cariche sociali;

i) applica – su proposta del Collegio dei Probiviri – le sanzioni di cui all’art. 11;

j) propone ad Unione le eventuali modifiche statutarie che dopo il relativo nulla osta potranno essere proposte all’assemblea della Federazione;

k) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 21- Giunta: Composizione, convocazione, competenze

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione che la presiede, dai Vice-Presidenti e da un numero proposto dal Presidente non superiore a n. 7 membri eletti all’interno del Consiglio Direttivo, tali da garantire una rappresentanza proporzionata tra i settori di attività in relazione alla tipologia di servizi offerti di cui all’art. 1.

2. La Giunta mediante preavviso in forma scritta di almeno 8 giorni, anche per il tramite dello strumento della posta elettronica, all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'Ordine del Giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o necessario e comunque qualora lo suggeriscano motivate esigenze.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con mezzi più rapidi senza la preventiva comunicazione dell'Ordine del Giorno e con un preavviso di almeno 3 giorni.

3. Le delibere sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei componenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente nell'attuazione delle linee politiche e programmatiche stabilite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

b) adotta, in caso di indifferibilità ed urgenza che non consentano la regolare convocazione dell’organo preposto, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo riferendone alla prima adunanza per la convalida del proprio operato;

c) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti della Federazione in Consessi, Enti e Commissioni.

Art. 22 -  Presidente: elezione, rappresentanza e deleghe

1. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, può essere eletto Presidente.

2. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare.

Art. 23 -  Presidente: attribuzioni

1. Il Presidente, inoltre:

a)     dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;

b)    nomina all’interno dei membri del Consiglio da 1 a 3 Vice Presidenti;

c)     convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta;

d)    presiede all’ordinamento dei servizi e vigila sugli atti amministrativi;

e)     ha facoltà, su espressa delega di Unione e conformemente alle indicazioni della medesima, di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;

f)      può conferire incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;

g)     può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo, alla prima adunanza utile, sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica;

h)    può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell’interesse delle finalità della Federazione.

2. Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Vicario se nominato, in alternativa dal Vice Presidente con maggior anzianità di servizio.

3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca l’Assemblea che provvede all’elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti: composizione e funzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali.

3. Il Collegio dei Revisori:

a)     controlla la regolare tenuta della contabilità;

b)  controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;

c)     redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea.

4. Può partecipare senza diritto di voto alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio.

5. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari della Federazione.

Art. 25 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche fra i non soci; i membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente.

3. Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

4. Al Collegio possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

5. In particolare il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia tra i soci che ad esso venga deferita dal Presidente.

6. La carica di Probiviro è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari della Federazione.

Art. 26 - Segretario

  1. Il Segretario, nominato da Unione, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi della Federazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e risponde al Segretario Generale dell’Unione.

Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.

  1. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell’espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
  2. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio, riferendone periodicamente al Segretario Generale di Unione.
  3. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 27 - Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso della Federazione.

2. I proventi della Federazione sono rappresentati da:

- contributi sindacali ordinari;

- contributi sindacali integrativi;

- contributi sindacali interassociativi;

- contributi sindacali straordinari;

- contributi sindacali suppletivi;

- da oblazioni volontarie;

- da proventi vari.

Art. 28 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per l’Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione di quello preventivo.

3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall’Assemblea degli associati nei termini previsti dal presente Statuto.

4. E' fatto divieto alla Federazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Scioglimento della Federazione

1. Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

2. La stessa Assemblea con le medesime maggioranze provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

3. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Federazione e/o Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - Delega amministrativa

1. La Federazione può, con il consenso di Unione, scegliere di essere amministrata da quest'ultima al fine di rafforzarne la visibilità, l'immagine e l'integrazione nel sistema organizzativo della Federazione stessa, anche insediandosi presso le strutture di Unione.

2. In tal caso la Federazione assumerà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 46 dello Statuto di Unione, la qualifica e lo status di Federazione amministrata e gli articoli 12, comma 1, lett. f); 13, comma 2, secondo alinea; art. 16, comma 4 con riguardo al Collegio dei Revisori dei Conti; 18, comma 1, lett. d) ed e); 20, comma 5, lett. d), 23, comma 1, lett. f), 24, 28, commi 2 e 3 del presente Statuto non troveranno applicazione fintanto che perdureranno tale qualifica e tale status.

Art. 31 -  Disposizioni finali e transitorie

  1. L’efficacia delle disposizioni di cui rispettivamente all’art. 13, comma 2 e all’art. 22, comma 2 decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenute in occasione dell’assemblea del 13 febbraio 2019.
  2. Eventuali regolamenti interni, nonché Codici Etici in contrasto con il presente Statuto verranno disapplicati per la parte interessata.
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione, in quanto compatibili, ed in mancanza le norme in materia vigenti.