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REGIME FISCALE LAVORATORI IMPATRIATI E PERIODO MINIMO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

Risposte dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad alcuni interpelli (risposte numero 133 e 136), ritorna sul regime fiscale per i lavoratori impatriati previsto dall’articolo 16, comma 2, D. Lgs. n. 147/2015, il quale incentiva il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni al fine di favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

Destinatari del beneficio fiscale in esame sono i cittadini dell’Unione europea:

  • in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o
  • che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. 

Tuttavia, per accedere a tale regime speciale la norma non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera.

L’Agenzia conferma quanto già chiarito in passato con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, in cui ebbe modo di precisare che: “… la residenza all’estero per almeno due periodi d’imposta costituisca il periodo minimosufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l’accesso al regime agevolativo”.

Icona documento 'Formato PDF'Agenzia delle Entrate risposta n. 133 (formato PDF - 261 KB)

Icona documento 'Formato PDF'Agenzia delle Entrate risposta n. 136 (formato PDF - 308 KB)


28/12/18
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Lavoratori all'estero ,