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DECRETO DIGNITÀ

Disposizioni in materia di lavoro

Sabato 14 luglio è entrato in vigore il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese" (cd decreto dignità).

Il provvedimento inizierà il consueto iter di conversione in legge – che dovrà concludersi entro il prossimo 13 settembre – alla Camera dei Deputati.

Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni in materia di Lavoro.

1.  Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato (Art. 1)

Il primo comma modifica gli art. 19, 21 e 28 del d.lgs. n. 81/2015. In particolare: 

- articolo 19

La durata massima del contratto, comprensiva di proroghe e rinnovi, si riduce da 36 a 24 mesi. Il primo contratto, di durata massima di 12 mesi, comprensivi di proroghe, è acausale.

Successivamente, è possibile prorogarlo o rinnovarlo, solo in presenza delle seguenti condizioni (causali): 

  • esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 

L'indicazione delle causali è comunque sempre necessaria in caso di durata del primo contratto superiore a 12 mesi.

- articolo 21

Viene modificata la disciplina delle proroghe e dei rinnovi. In particolare, le  proroghe vengono ridotte da 5 a 4, nell'arco dei 24 mesi. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e successivamente solo in presenza delle causali. Il contratto, invece, può essere rinnovato solo in presenza delle causali.

Si evidenzia che nel caso di attività stagionali la proroga e il rinnovo possono avvenire anche in assenza di causali.

- articolo 28

Viene previsto un termine più ampio per l'impugnazione del singolo contratto a termine che passa da 120 a 180 giorni dalla cessazione.

Il secondo comma prevede che le nuove disposizioni si applichino ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il terzo comma stabilisce che le modifiche non si applichino ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni.

2.  Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro (Art. 2)

Viene modificato l'art. 34 del d.lgs. n. 81/2015 prevedendo l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 19 (apposizione del termine e durata massima) e all'art. 21 (proroghe e rinnovi) anche alla somministrazione a termine.

3. Indennità di licenziamento e incremento contribuzione contratto a tempo determinato (Art. 3)

Viene aumentato l'importo dell'indennità per il licenziamento dichiarato ingiustificato prevista dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 per i contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, che non dovrà essere inferiore a 6 e non superiore a 36 in luogo dei precedenti limiti di 4 e 24 mensilità.

Al comma 2 viene previsto che a partire dal primo, e per ciascun rinnovo, del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, si incrementa il contributo addizionale a carico del datore (pari all'1,4%) dello 0,5%.

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17/07/18