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Visto di conformità infedele sul modello 730

Nuove regole operative dal 2019

Nell'ipotesi di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il responsabile dell’assistenza fiscale e, in solido con quest’ultimo, il Caf sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente (articolo 7-bis, D.L. n. 4/2019 che ha modificato l’articolo 39, comma 1, lettera a, D. lgs. n.241/1997).

Le suddette modifiche alla disciplina del regime sanzionatorio in materia di errori commessi dai centri di assistenza fiscale (Caf) e dai professionisti si applicano a partire dall'assistenza prestata nel 2019 con riferimento all'anno d’imposta 2018.

La disciplina previgente, invece, prevedeva il pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.


04/06/19