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Ritenuta d’acconto su provvigioni degli agenti di assicurazione: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7 del 21 marzo 2024

Come noto, dal 1° aprile 2024, la ritenuta sarà dovuta con aliquota del 23%:

  • dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva (art. 1, commi 89 e 90, L. n. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.

Di seguito si illustrano i principali chiarimenti contenuti nella circolare in esame.

L’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare del ministero delle Finanze n. 24/1983;
  • superando le indicazioni fornite con la risoluzione n. 7/2013, sono considerate assoggettate a ritenuta d’acconto, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio;
  • la ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024;
  • quando gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione spettante prelevandola dalle somme riscosse, gli stessi sono tenuti a rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta (art. 25-bis; D.P.R. n. 600/1973). Quest’ultima si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate. In tal caso, gli agenti e i mediatori di assicurazione, in applicazione del criterio di cassa, sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, cioè quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano ai committenti a decorrere dallo stesso mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti;
  • restano invariate la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto, di cui al primo comma dell’articolo 25-bis, e quella dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta. Le comunicazioni per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta possono pervenire mediante raccomandata A/R o Pec, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma, cioè entro il 16 aprile 2024;
  • la modifica disposta dalla legge di bilancio non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa IVA, trattandosi di operazioni esenti, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato;
  • per gli altri adempimenti i committenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al rilascio della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle Entrate.

25/03/24