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ISA - Definite le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale

Come noto, il regime premiale ISA prevede alcuni benefici fiscali applicabili al raggiungimento di determinati punteggi di affidabilità fiscale, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di reddito in dichiarazione (art. 9-bis, co. 11, DL. n. 50/2017).

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal c.d. decreto “Adempimenti” (art. 14, DL n. 1/2024) è previsto:

  1. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  2. l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
  3. l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30, L. n. 724/1994;
  4. l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  5. l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  6. l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con il provvedimento in esame, sono stati definiti i punteggi di affidabilità fiscale che consentono ai contribuenti di accedere al suddetto regime premiale ISA per il 2023.

Con riferimento al punto a), sono state previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto.

Nella prima ipotesi, l’accesso al beneficio è subordinato a un punteggio Isa almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione IVA 2024;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi, l’accesso alle agevolazioni fiscali è subordinato all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di imposta 2024;
  • alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025;
  • alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all’IRAP per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Anche per quanto concerne il punto b), sono parimenti previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è stabilito che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Con riferimento all’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, l’Agenzia delle entrate condiziona tale circostanza all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Inoltre, per quanto riguarda il punto d), viene chiarito che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023.

Quanto ai termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta 2023, è stato chiarito che sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Infine, l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata dal fatto che lo stesso reddito accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e che il contribuente ottenga un punteggio almeno pari a 9.

(Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024)


24/04/24