• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Contratto con condizione sospensiva – Imposta di registro

Nel caso in esame, è stato stipulato un contratto per l’acquisto di un marchio che prevede una condizione sospensiva che subordina l’efficacia del trasferimento dello stesso al pagamento, da parte dell’acquirente, del prezzo pattuito entro una certa data.

L’acquirente consegue l'immediata disponibilità materiale del bene, nel momento della stipula del contratto e, in conseguenza dello stesso, è tenuta a sopportare il rischio da perimento sin dalla consegna.

Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate riporta il testo dell’art. 1523 del Codice civile, il quale dispone che “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna”.

Ai fini dell'imposta di registro, l’art. 27, co. 3 e 4 del DPR n. 131/1986 ha disciplinato le seguenti fattispecie:

  • il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà;
  • gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla mera volontà di una delle parti dell'atto.

In tale ultimo caso, di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:

  • ­se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;
  • se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la condizione dell’adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appaia meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'art. 27, co. 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'art.  9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

(Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 22 marzo 2024)


27/03/24