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Beni offerti in omaggio ai dipendenti – Promozione dell’azienda – Regime fiscale applicabile ai fini IRPEF

Con la risposta in esame sono stati forniti chiarimenti in merito all’imponibilità dei benefit erogati ai dipendenti qualora questi promuovano l’azienda.

Nel caso di specie, una società, appartenente a un gruppo quotato nel mercato statunitense con punti vendita in diversi Paesi nel mondo, opera nel campo della produzione e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di caffè, the, e loro prodotti derivanti, affini e complementari, nonché di prodotti alimentari e bevande, sia nel mercato interno che in quello internazionale, con le attività industriali necessarie e conseguenti, gestione della proprietà di ristoranti, bar e caffè, negozi, chioschi e punti vendita al dettaglio in tutti i settori.

La società eroga alcuni benefit ai propri dipendenti; in particolare, al personale sono riservati una bevanda gratis al giorno e un sacchetto di caffè selezionato mensilmente, ma è in previsione anche la dotazione occasionale di prodotti di merchandising, come tazze o spille con il logo aziendale.

La bevanda gratuita al giorno e il sacchetto in regalo sono costituiti dalle tipologie di caffè che i dipendenti hanno il compito di vendere o promuovere all'interno della caffetteria e, dunque, di prodotti la cui conoscenza approfondita e capacità di promozione nei confronti dei clienti fanno parte integrante della strategia di marketing dell'azienda.

Per quanto riguarda il merchandising, inoltre, i beni sono appositamente caratterizzati per rappresentare l'identità aziendale e il motivo principale per la loro concessione è la volontà che i dipendenti diffondano l'immagine aziendale al di fuori della caffetteria con finalità di businessmarketing, promozione e diffusione della stessa.

Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’art. 51, co. 1 del TUIR stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Tale disposizione sancisce, quale principio base, l'onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo.

È inoltre previsto che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il valore è superiore al suddetto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito (art. 51, co 3, TUIR).

Al riguardo l’Agenzia delle entrate fa presente che la Legge di bilancio 2024, limitatamente al periodo d'imposta 2024, ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.  Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, co. 2, TUIR.

L’agenzia delle entrate ha osservato che, anche se l’azienda evidenzia che scopo dell'offerta è diffondere una conoscenza approfondita dei prodotti e sviluppare la capacità dei dipendenti di trasmettere l'eccellenza degli stessi alla clientela, e quindi farebbe parte della strategia aziendale, i beni sono offerti a tutti i dipendenti in organico a prescindere dalle vendite effettuate e dalla prestazione lavorativa svolta e che i dipendenti possono utilizzare i predetti omaggi per soddisfare esigenze personali o anche decidere di non fruirne, considerata l'assenza di obblighi contrattuali specifici.

I benefit offerti dall’azienda con l’intento di promuovere la propria immagine costituiscono comunque un arricchimento per i dipendenti se non sono previsti obblighi contrattuali specifici per il loro uso.

Pertanto, qualora il valore dei predetti beni assegnati dalla società ai propri dipendenti superi il limite previsto dall’art. 51, co. 3, TUIR (258,23 euro) e successive integrazioni, lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi dell’art. 9, co. 3 del TUIR.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 89 dell’11 aprile 2024)


12/04/24