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LA TASSAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO IN ITALIA DA LAVORATORE RESIDENTE ALL’ESTERO

Risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 148 del 28 dicembre 2018, analizza le modalità di tassazione dei redditi del dipendente residente all’estero che svolge attività lavorativa sia in Italia sia oltre i nostri confini alle dipendenze di un’azienda italiana, con erogazione della retribuzione da parte di quest’ultima.

Il quesito verte sull’ammontare di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale in Italia considerando che per una parte dell’anno la prestazione è “estero su estero” (ossia residente all’estero che svolge la prestazione all’estero).

In ragione dell’art. 23, co. 1, lett. c), del TUIR e dell’art. 15 del modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni, la società italiana, non è tenuta ad operare le ritenute fiscali sul reddito di lavoro dipendente prodotto dal lavoratore non residente per l’attività lavorativa svolta al di fuori dell’Italia.

Al fine di individuare il reddito di lavoro dipendente non imponibile in Italia, in quanto prodotto all’estero, l’Agenzia precisa che occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il periodo totale, espresso anch’esso in giorni.

Per poter applicare correttamente tale criterio è opportuno che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto siano determinati con criteri omogenei.

Pertanto, qualora il periodo di lavoro considerato al numeratore del rapporto sia assunto al netto delle festività, week end e ferie anche, il periodo di lavoro del denominatore deve essere calcolato al netto di festività, week end e ferie.

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21/01/19