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Misure di sostegno al reddito lavoratori dei call-center

Circolare INPS

L'INPS, con messaggio n. 3058/2019, ha fornito chiarimenti sugli obblighi contributivi e sugli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call-center che vengono ammesse al trattamento di sostegno del reddito a favore dei dipendenti.

L'articolo 26-sexies del D.L. n. 4/2019 ha previsto un nuovo finanziamento, pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2019 delle predette misure, introdotte dall'art. 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.

Contributo addizionale

Ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 22763/2015,  è posto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

La misura del contributo addizionale varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile. Ai fini del superamento delle 52 e delle 104 settimane che determinano l'incremento delle aliquote del contributo addizionale vanno computati i trattamenti di integrazione salariale in deroga per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.

Trattamento di fine rapporto

Le quote di TFR, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro, sono a carico del datore di lavoro, pertanto, le aziende tenute all'obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, devono versare le quote di TFR maturate durante i periodi di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro.

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11/09/19