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Durata del contratto di solidarietà in occasione del subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio

Chiarimenti del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro in risposta all'Interpello n. 1/2019 (in allegato) proposto dalle Associazioni Agens, ANCP e dalle Organizzazioni sindacali nazionali di FiltCgil, FitCisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF ha fornito chiarimenti rispetto alla durata del trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà in caso di cambio di appalto.
In particolare la richiesta di chiarimenti riguarda la possibilità che il limite di durata massima di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all'unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all'azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente.
Il predetto Dicastero, nel ribadire la durata massima prevista nell'arco di un quinquennio mobile, ha ricordato che per tale periodo si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto.
Il limite di durata del trattamento di integrazione salariale, quindi, viene calcolato nell'arco del quinquennio mobile, tuttavia, in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio d'appalto, il calcolo della durata massima consentita viene riferita alla sola durata del trattamento richiesto dall'azienda subentrante.
Pertanto, in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 comincia a decorrere ex novo per l'azienda subentrante.

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15/02/19