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MINIMALI INAIL

Comunicato INAIL

L'INAIL ha comunicato  i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi  dovuti all'Istituto, a decorrere dall'1.7.2018, a seguito del decreto ministeriale che ha stabilito i nuovi importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.373,70 e di euro 30.408,30.
Sono stati pertanto aggiornati  i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, indicati in precedenza (cfr. com. n.31 del 27.4.2018).

Dirigenti

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L'importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per  300 giorni lavorativi.

L'imponibile, dall'1.7.2018, è, pertanto, il seguente:

  • retribuzione convenzionale giornaliera : € 101,36;
  • retribuzione convenzionale mensile€ 2.534,03

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale oraria, dall'1.7.2018, è pari a 12,67 euro.

Retribuzione di ragguaglio

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall'1.7.2018:

  • importo giornaliero: € 54,58;
  • importo mensile: €1.364,48

Partecipanti all'impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il  coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall'1.7.2018, è pari a € 54,81 mentre quello  mensile a  € 1.370,16.

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994.
Per i predetti soggetti, è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, (12 giorni al mese o 144 all'anno). Pertanto, dall'1.7.2018 la retribuzione convenzionale è pari ad euro 1.220,88 (euro 101,74x12 gg. mensili).

Lavoratori parasubordinati

Per tali  lavoratori non è prevista  una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi,  costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che  possono essere rapportati soltanto a mesi. Dall'1.7.2018, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell'imponibile mensile:

  • minimo:  € 1.364,48;
  • massimo: € 2.534,03

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro

Dal 1° luglio 2018, la misura del premio annuale a persona aumenta a euro 2,62 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo dovuto per la regolazione dell'anno scolastico 2017/2018 risulta uguale a euro 2,60.
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2018, va applicata un' integrazione di euro 0,01 rispetto al premio di euro 2,59 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Alunni corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale (IeFP)

L'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Tale premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale.
Per l'anno formativo 2018/2019 il premio speciale unitario è pari  a euro 58,95.
 
 

10/12/18