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Benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva

Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

L'INL, con circolare n. 7/2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, riguardante la fruizione dei benefici normativi e contributivi, facendo seguito a quanto illustrato con la circolare n. 3/2018.

In particolare, la predetta disposizione, prevede che "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Relativamente alla parte della disposizione che subordina il godimento dei benefici al "rispetto degli accordi e contratti collettivi ..", l'INL precisa che tale condizione deve essere interpretata nel senso di ritenere obbligatorio, per i datori di lavoro, il riconoscimento di trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Pertanto, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto collettivo.

L'applicazione di contratti "al ribasso" dal punto di vista normativo o retributivo, la cui massiccia diffusione ha comportato un incremento del fenomeno del c.d. dumping contrattuale, può quindi determinare la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti.

Da ultimo l'INL chiarisce che, ai fini della valutazione di equivalenza dei trattamenti riconosciuti ai lavoratori rispetto quelli previsti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, non sono ricompresi i trattamenti sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale, come ad esempio il c.d. welfare aziendale.

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13/05/19
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