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TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Anticipi di cassa per spese

l'INL, con nota n. 6201/2018, ha precisato che il divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni si riferisce esclusivamente agli elementi della retribuzione, pertanto l'obbligo di tracciabilità non riguarda la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione come, ad esempio, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Difatti, il comma 910 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2018, stabilisce che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei mezzi specificati.

Dalla nozione di retribuzione vengono escluse tutte quelle somme che, seppur erogate in relazione allo svolgimento di attività lavorativa, non sono considerate retribuzione in senso proprio in quanto corrisposte a diverso titolo.

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01/08/18
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