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TRACCIABILITÀ DEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Ulteriori chiarimenti INL

l'INL ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni sulla tracciabilità del pagamento delle retribuzioni, facendo seguito alla nota n. 4538 del 22 maggio 2018.

Modalità di calcolo della sanzione

La sanzione amministrativa prevista per la violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni si riferisce alla totalità dei lavoratori in forza presso il datore di lavoro. Pertanto, la sanzione verrà calcolata in base al numero dei mesi nei quali si è protratto l'illecito, a prescindere dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Mezzi di pagamento

Il pagamento della retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, può avvenite tramite bonifico, in contanti presso lo sportello bancario o postale, a mezzo assegno o strumenti di pagamento elettronico.

L'INL precisa che tra gli strumenti di pagamento elettronico rientrano anche i pagamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN. In tal caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

L'INL fornirà ulteriori indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni relative all'obbligo di tracciabilità introdotto dalla legge di Bilancio 2018.

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11/07/18
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Retribuzioni , Sanzioni ,